Pensioni, come riscattare fino a 5 anni non coperti dai contributi con la pace contributiva dell’Inps

L'importo della quattordicesima era indicato come aumento delle pensioni minime 2023

Come previsto dalla legge di bilancio, torna la pace contributiva per il biennio 2024-25. Ai «contributivi puri» sarà concesso di far riscattare 5 anni non coperti da contribuzione

di Alessia Conzonato

Torna la pace contributiva. A confermarlo è l’Inps che – con la circolare n. 69 del 29 maggio 2024 – ha recepito quanto previsto dalla legge di bilancio, che reintroduce lo strumento previdenziale per il biennio 2024-2025, in vigore dal primo gennaio. Si tratta di un’iniziativa – a cui si può aderire anche se se ne è già fruito nel triennio 2019-2021 – rivolta ai cosiddetti «contributivi puri», cioè coloro che non hanno contributi precedenti al primo gennaio 1996 (e non rientrano quindi nel sistema previdenziale «retributivo»): avranno la possibilità di aggiungere alla propria carriera contributiva fino a un massimo di cinque anni (anche non continuativi) attraverso il metodo di riscatto di periodi non coperti da contribuzione. Pensioni, Inps annuncia la pace contributiva: come riscattare fino a 5 anni

Chi può fare richiesta

In particolare, la pace contributiva è destinata a coloro che sono iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria (Ago), alle sue forme sostitutive ed esclusive, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, commercianti e artigiani, nonché agli iscritti alla Gestione separata. È essenziale che i periodi da riscattare non siano coperti non solo in una cassa specifica ma anche in qualsiasi altro fondo previdenziale. Per conto del lavoratore richiedente, può presentare domanda anche un erede, un parente fino al secondo grado e anche il datore di lavoro, ma solo nelle gestioni private. Il periodo da riscattare, oggetto di domanda, dovrà trovarsi compreso tra due periodi di lavoro nell’arco di tempo che va dal 31 dicembre 1995 al primo gennaio 2024. Si avrà tempo fino al 31 dicembre 2025.

Come mandare la domanda

Per intendersi, non potranno essere indicati periodi precedenti alla prima occupazione. Se idonei, poi, tali periodi contributivi da riscattare saranno considerati sia ai fini dell’acquisizione del diritto alla pensione, sia per il calcolo dell’assegno pensionistico. Come presentare la domanda? Entro il 31 dicembre 2025, a partire dal portare web dell’Inps, si accede alla pagina «Portale dei servizi per la gestione della posizione assicurativa» dove selezionare «Riscatti». Altrimenti, è possibile telefonare il contact center multicanale dell’istituto: da telefono fisso il numero verde gratuito 803 164 o da telefono cellulare il numero 06 164164, a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico. Ancora, in alternativa, è possibile presentarsi alle diverse sedi di patronati e intermediari o anche usufruire dei loro metodi telematici. Se fosse il datore di lavoro a presentare la domanda per un proprio lavoratore contribuente, l’istanza dovrà essere presentata utilizzando il modulo AP135.

Come calcolare e pagare le quote

La somma che consiste nell’onere del riscatto, secondo la legge di bilancio, si calcola attraverso il metodo «a percentuale»: è previsto per il sistema contributivo e consiste nell’applicazione delle aliquote contributive di finanziamento per l’invalidità, vecchiaia e superstiti (Ivs) in vigore presso la gestione assicurativa attraverso cui viene fatta richiesta, sull’imponibile dei 12 mesi precedenti alla data della domanda. Il versamento potrà avvenire con due modalità: saldare tutto l’importo in un’unica soluzione oppure dividere il pagamento in rate, fino a un massimo di 120. «L’importo di ciascuna non potrà essere inferiore a 30 euro — spiega l’Inps — e non è prevista l’applicazione di interessi». La rateizzazione, però, aggiunge l’istituto, «non può essere concessa se i contributi da riscatto devono essere utilizzati per la immediata liquidazione di una pensione diretta o indiretta, o se sono determinanti per l’accoglimento di una domanda di autorizzazione ai versamenti volontari; qualora ciò avvenga nel corso della dilazione già concessa, la somma ancora dovuta dovrà essere versata in unica soluzione».

 

 

fonte: CORRIERE DELLA SERA

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