-Comunicato Stampa-
Il rendiconto della gestione previsto dall’ art. 227 del Testo Unico degli Enti Locali (T.U.E.L.) è il documento che comprende il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale, atto a dimostrare i risultati di gestione è deliberato entro il 30 aprile dell’anno successivo dall’organo consiliare, tenuto motivatamente conto della relazione dell’organo di revisione.
Il clamore che desta la notizia della ricezione della diffida – peraltro anticipata da note prefettizie (3 e 21 aprile,10 maggio) non è tanto il mancato rispetto del termine – non perentorio ma ordinatorio – di scadenza, ma sono gli effetti che a cascata ricadranno sull’amministrazione.
Fa riflettere che appena l’anno scorso con numeri bulgari ed a suon di consensi ad appannaggio di sconosciuti non solo della politica, veniva proclamato un Consiglio Comunale “capeggiato” dal sindaco uscente “liberatore” – da chi o da cosa non si è ancora compreso – della comunità civica di Barletta ed al primo atto rectius resoconto, quella stessa pletora di portatori di consenso, non sia in grado di dimostrare il proprio operato verso i loro elettori e soprattutto ad appannaggio della cittadinanza che attende ancora di essere “liberata” da pressappochismo e propaganda.
Cosa importa se con abile manovra in limine litis si eviterà l’ingresso a gamba tesa dell’autorità prefettizia – comma 2 dell’art. 141 del TUEL, con la nomina di un commissario ad acta – resterà manifesta ed imperituro il mancato rispetto del termine per la chiusura del rendiconto della gestione 2022, che di fatto rappresenta uno dei requisiti di virtuosità previsti dall’articolo 8 del D.L. n. 13/2023.
Quando la forma è sostanza!
Avv. Gennaro Antonio Rociola (Comitato Vivaci Barletta)
-Comunicato Stampa-
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