Su strade extraurbane sanzioni solo se il limite violato è dai 90 chilometri orari in su
Approvata oggi 21 marzo in Conferenza Stato-Città la bozza del decreto autovelox, che disciplina le modalità di collocazione e uso dei dispositivi di rilevamento a distanza dei limiti di velocità di cui all’articolo 142 del Codice della strada.
L’obiettivo del dl autovelox “è garantirne un utilizzo conforme ad esigenze di sicurezza della circolazione, prevenzione degli incidenti e tutela degli utenti della strada”, sottolinea una nota del Mit.
La nuova disciplina – si spiega dal ministero – si applica alle postazioni fisse, mobili o a bordo di veicoli in movimento e nei casi in cui non è possibile effettuare la contestazione immediata delle violazioni. Inoltre sono dettate regole stringenti sul collocamento degli autovelox. Questi potranno essere posizionati in aree ad elevato livello di incidentalità, documentata impossibilità o difficoltà di procedere alla contestazione immediata sulla base delle condizioni strutturali.
Ma gli autovelox potranno essere collocati anche in aree dove il limite di velocità individuato non sia inferiore di oltre 20 km/h rispetto a quello massimo generalizzato, salvo specifiche e motivate deroghe. Ad esempio, sulle strade extraurbane principali, dove è previsto un limite di 110 km/h, il dispositivo può essere utilizzato solo se il limite di velocità è fissato ad almeno 90 km/h, ma non per limiti inferiori.
In ambito urbano, non è possibile sanzionare per limiti di velocità inferiori a 50 km/h con le modalità previste dal decreto, essendo necessaria in tali casi la contestazione immediata. Inoltre per le strade extraurbane deve intercorrere una distanza di almeno un chilometro tra il segnale che impone il limite di velocità e il dispositivo. Infine per arginare l’eccessiva proliferazione di sanzioni, spesso anche oggetto di contenzioso, si prevedono distanze minime per i tratti stradali su cui sono collocati i dispositivi oltre che distanze minime tra gli stessi autovelox.
Il decreto – si sottolinea – precisa che i dispositivi a bordo di un veicolo in movimento possono essere utilizzati senza contestazione immediata dell’infrazione solo nei casi in cui non sia possibile collocare postazioni fisse o mobili. Anche questi dispositivi, peraltro, devono essere resi visibili al cittadino.
Il testo – ricorda il Mit – è frutto di un ampio confronto con ANCI e UPI, con le quali si sono tenute tre riunioni in sede tecnica, oltre che numerosi incontri informali, al fine di definire una posizione condivisa sui contenuti del decreto. Si evidenzia, altresì, che gran parte delle modifiche richieste sono state accolte.
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